[1]Comprensori

[2]La Regione, sentiti gli enti locali interessati, puo' istituire con legge, comprensori riferiti ad una pluralita' di Comuni, pur se appartenenti a Province diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai fini della pianificazione urbanistica o per la realizzazione di interventi settoriali di competenza della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art61 · fonte del testo