[1]Bilancio di previsione

[2]Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il bilancio di previsione per, l'esercizio successivo. Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale. I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale. Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle societa' a partecipazione regionale. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

  • a)un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende da essa, dipendenti;
  • b)un preventivo delle spese degli enti locali relativo all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
  • c)una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale. Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate, ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art54 · fonte del testo