[1]Ufficio di presidenza

[2]L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art15 · fonte del testo