L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi autonomistici e democratici, al piu' ampio snellimento delle procedure ed al principio della pubblicita'. La struttura degli uffici e' articolata in funzione delle esigenze suddette, nonche' dei compiti prevalentemente promozionali, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione ed in funzione del piu' ampio decentramento agli Enti locali. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art48 · fonte del testo