La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali - nonche' la sua eventuale revoca - sono disposte con legge regionale e sono dirette - di norma - a tutti gli Enti di eguale livello istituzionale. Per la revoca non riguardante la generalita' degli Enti delegati e' richiesta la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli Enti interessati. La delega e', di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate. Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli Enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresi', i conseguenti rapporti finanziari. La Regione per l'utilizzazione degli Uffici degli Enti locali osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art42 · fonte del testo