I dirigenti dei servizi della Regione, in conformita' alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono alla organizzazione e al funzionamento interno dei servizi e ne sono responsabili. Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta esclusiva della Giunta stessa, approvata dal Consiglio con voto palese in seduta segreta, anche tra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale. L'incarico e' revocabile con il medesimo procedimento. La durata dell'ufficio non puo' superare la legislatura. Per compiti specifici e in particolare per quelli di studio e di attuazione della programmazione puo' essere addetto ai servizi personale esperto nelle varie discipline, incaricato e revocabile con le modalita' di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art53 · fonte del testo