[1]Delega di funzioni regionali

[2]Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalita' e i limiti dell'esercizio del potere di delega di funzioni regionali. Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalita' del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari. La delega e' conferita con legge regionale che provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai relativi oneri aggiuntivi. A tal fine il personale regionale potra' essere comandato presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della Regione ogni onere relativo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art64 · fonte del testo