[1]Societa' a partecipazione regionale

[2]Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione delle societa' di cui all'articolo 57 o sull'assunzione di partecipazioni e nominare i rappresentanti della Regione in dette societa', in modo da rappresentare le minoranze. La Giunta indirizza l'attivita' dei rappresentanti nel quadro delle direttive generali stabilite dal Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art59 · fonte del testo