[1]Principi generali

[2]La Regione toscana fonda la propria azione sui principi di liberta', di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l'attuazione. Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese. Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalita' dell'uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralita' dei gruppi, delle istituzioni, delle comunita' locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art3 · fonte del testo