Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita' e per chiedere la adozione di provvedimenti. I Comuni, le Province ed altri enti locali, le organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonche' gli enti, organizzazioni e associazioni a rappresentativita' regionale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta. Ove gli enti locali e le associazioni di cui al secondo comma trasmettano al Consiglio testi di risoluzione su questioni di competenza della Regione e di rilevante interesse regionale, l'Ufficio di presidenza li iscrive all'ordine del giorno su richiesta della Giunta o su richiesta di almeno cinque consiglieri.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art52 · fonte del testo