[1]Ufficio di Presidenza

[2]Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio regionale, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari ciascun consigliere vota un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari anche l'altro si ha per dimissionario. L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei consiglieri non chieda il rinnovo dello Ufficio un mese prima della sua scadenza. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art25 · fonte del testo