La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformita' ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato. Il personale della Regione e' inserito in un unico ruolo regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilita' ricoperte, ed e' assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. A parita' o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico. Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione e' equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art51 · fonte del testo