Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per: deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori. La legge regionale stabilisce le modalita' di attuazione del referendum. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art45 · fonte del testo