Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione. I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art42 · fonte del testo