La Regione puo' con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attivita' e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati ad Enti locali. La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e la approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale, e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art48 · fonte del testo