La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari. Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art4 · fonte del testo