1. La Regione disciplina con legge diritti, doveri, responsabilita' e compiti dei dirigenti regionali. 2. La legge regionale stabilisce le azioni e i momenti del procedimento amministrativo di peculiare responsabilita' dei dirigenti, nonche' gli atti di natura tecnica o vincolata che possono essere da questi sottoscritti non essendo riservati agli organi della Regione. 3. E' compito del dirigente valutare la legittimita' e la congruita' degli atti di sua competenza. 4. La legge regionale puo' prevedere l'affidamento temporaneo di funzioni di coordinamento e di direzione di progetti di particolare complessita' tecnica o di servizi e strutture pubbliche, mediante contratto di diritto privato, a persone estranee all'amministrazione regionale dotate di specifica professionalita' ed esperienza.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art84 · fonte del testo