[1]Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione

[2]La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art78 · fonte del testo