Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 516/1972 del consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, che nei Paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

Testo vigente dal 27 aprile 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-08;144~art2 · fonte del testo