[1]Con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento dell'Istituto e per la scelta del personale da adibirvisi e determinati i programmi d'insegnamento, la durata dei corsi, l' ammissione ai corsi stessi dei funzionari dell' Amministrazione e degli estranei che ne facciano domanda, nonche' gli effetti del diploma dell'Istituto.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 marzo 1907.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Schanzer. A. Majorana.

[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo vigente dal 1 aprile 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-03-24;111~art8 · fonte del testo