[1]L'assegnazione di L. 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale, sara' erogata per le linee e per gli impianti indicati nell'annessa tabella C.

[2]Sulle linee telefoniche costruite e da costruire escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecentomila abitanti, saranno inclusi anche quei Comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnellaggio annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purche' detti Comuni si trovino sul percorso delle linee suddette.

[3]Le linee telefoniche urbane previste da questa dovranno essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.

Testo vigente dal 1 aprile 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-03-24;111~art5 · fonte del testo