Art. 18 — Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo

Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

Testo vigente dal 23 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art18 · fonte del testo