Art. 11 — Causali

Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:

  • a)situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • b)situazioni temporanee di mercato.

Testo vigente dal 23 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art11 · fonte del testo