L'articolo 20-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente: "I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione". In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 25 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-22;44~art3 · fonte del testo