Art. 2 affidamento condiviso — Modifiche al codice di procedura civile

Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento». Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, e' inserito il seguente: «Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potesta' genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:

  • 1)ammonire il genitore inadempiente;
  • 2)disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  • 3)disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
  • 4)condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Testo vigente dal 1 marzo 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2 affidamento condiviso, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-08;54~art2 · fonte del testo