[1]Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un Paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.

[2]Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un Paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi lo induce o lo aiuta a dirigersi in Paese diverso.

Testo vigente dal 19 settembre 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art7 · fonte del testo