[1]Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

[2]Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od e' comunque interessato in una di tali imprese, l'arresto non e' inferiore ad un mese e l'ammenda a L. 500.

Testo vigente dal 19 settembre 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art10 · fonte del testo