Per quanto concerne uno Stato contraente che ha, in materia di divorzio o di separazione personale, due o piu' ordinamenti giuridici applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legge di questo Stato indica l'ordinamento giuridico specificato dalla legge di detto Stato.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art15 · fonte del testo