Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono essere protetti:

  • a)almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
  • b)durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che presentino un interesse scientifico.

Testo vigente dal 23 dicembre 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-11-24;812~art2 · fonte del testo