Ogni parte contraente si impegna, ogni qualvolta lo ritenga possibile, a non esigere un deposito di garanzia per l'ammontare dei diritti e tasse di importazione e ad accontentarsi di un impegno scritto. Tale impegno potra' venir richiesto sia per ogni importazione che a titolo generale per un determinato periodo o, se del caso, per tutta la durata dell'autorizzazione accordata all'ente.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art5 · fonte del testo