[1]Articolo II

[2]L'Articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione e' sostituito come segue:

[4]3. Per le finalita' della presente Convenzione:

  • a)un aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne e fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorita' competente non assume la responsabilita' dell'aeromobile nonche' delle persone e dei beni a bordo; e
  • b)qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato di immatricolazione, l'espressione "Stato di immatricolazione", come utilizzata agli Articoli 4, 5 e 13 della Convenzione sara' considerato come Stato dell'operatore."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artii · fonte del testo