[1]Articolo IV Comitato dell'aiuto alimentare

[2]E' istituito un comitato dell'aiuto alimentare, composto dalle parti menzionate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente protocollo e dalle altre parti che diventeranno parti contraenti di quest'ultimo. Il comitato designera' un presidente e un vicepresidente.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;305~protocollo-artiv · fonte del testo