Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo 1 comprende: l'effettuazione di attivita' addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennita' ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonche' la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche; l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della guardia di finanza, nonche' la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti; l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonche' il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche; l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.

Testo vigente dal 4 dicembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-02;794~art3 · fonte del testo