I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma e' soppresso.

Testo vigente dal 20 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-30;13~artunico · fonte del testo