L'indennita' una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto e' corrisposta:

  • a)all'iscritto colpito da invalidita' permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;
  • b)al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto e' devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;
  • c)all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di eta' senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto. Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennita' liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa e' integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art11 · fonte del testo