Art. 6 — Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile

Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' soppresso. E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge. Il personale appartenente al soppresso ruolo e' inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianita' a tutti gli effetti.

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;698~art6 · fonte del testo