All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-10;342~art2 · fonte del testo