Articolo IV

  • 1)Il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo la data del deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione.
  • 2)Per ciascun Governo che accetti o che approvi il presente Protocollo dopo il deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito da parte di detto Governo del suo strumento d'accettazione o d'approvazione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;313~artiv · fonte del testo