'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa gode della capacita' giuridica necessaria per esercitare le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi, e segnatamente della capacita', secondo la legislazione dello Stato: a) di stipulare contratti; b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di ricevere e di spendere fondi pubblici e privati; d) di adire in giudizio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;449~art27 · fonte del testo